Concordato
La presenza dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica non
universitaria di ogni ordine e grado è giustificata dal punto di vista giuridico
da un accordo bilaterale tra stato e chiesa: il concordato tra la santa sede e
l'italia, firmato l'11 febbraio 1929 dal Card. Pietro Gasparri e da
Benito Mussolini.
Il brano di riferimento è l'art. 36:
L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento
della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E
perciò consente che l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche
elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da
stabilirsi d'accordo tra la Santa Sede e lo Stato.
Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti o religiosi,
approvati dall'autorità ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori
laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi
dall'Ordinario diocesano.
La revoca del certificato da parte dell'Ordinario priva senz'altro l'insegnante
della capacità di insegnare.
Pel detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che
i libri di testo approvati dall'autorità ecclesiastica.
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Tale articolo, come tutto il Concordato, è stato oggetto di revisione nel
1984. A quell'anno risale infatti l'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica
Italiana che apporta modificazioni al Concordato Lateranense, firmato
il 18 febbraio 1984 dal Card. Agostino Casaroli e da Bettino Craxi.
Il brano di riferimento è l'art. 9:
1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola
e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce
alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine
e grado e istituti di educazione.
A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà, ed ai loro alunni
un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello
Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.
2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo
conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo
italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento
della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine
e grado.
Nel rispetto della libertà di coscienza e. della responsabilità educativa dei genitori,
è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto
insegnamento.
All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto,
su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo
ad alcuna forma di discriminazione.
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Ulteriori precisazioni Il relazione all'art. 9 sono espresse dal Protocollo
Addizionale allegato, al punto 5:
a) L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2
è impartito Ñin conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà
di coscienza degli alunniÑ da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità
ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica.
Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere, impartito dall'insegnante
di classe, riconosciuto idoneo dall'autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.
) Con successiva intesa tra le. competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale
Italiana verranno determinati :
1) i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini
e gradi delle scuole pubbliche;
2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione
nel quadro degli orari delle lezioni;
3) i criteri per la scelta dei libri di testo
4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.
c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle
regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari.
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