Normativa canonica
Il testo di riferimento č il Codice di Diritto Canonico promulgato il 25
gennaio 1983 da Sua Santitā Giovanni Paolo II.
Tale testo si occupa in modo piuttosto sintetico dell'Insegnamento della Religione
Cattolica, fissandone la regolamentazione attraverso due soli canoni (804-805):
esso infatti si limita a proporre dei parametri generali in quanto tale normativa
dev'essere in grado di interagire coi diversi ordinamenti divili dei vari Paesi
in cui l'Insegnamento della Religione Cattolica č disciplina di insegnamento scolastico.
Canone 804:
§ 1. All'autoritā della Chiesa č sottoposta l'istruzione e l'educazione religiosa
cattolica che viene impartita in qualunque scuola o viene procurata per mezzo dei
vari strumenti di comunicazione sociale; spetta alla Conferenza Episcopale emanare
norme generali su questo campo d'azione, e spetta al Vescovo diocesano regolarlo
e vigilare su di esso.
§ 2. L'Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come
Insegnanti della Religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti
per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilitā pedagogica.
|
Canone 805:
Č diritto dell'Ordinario del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare
gli Insegnanti di Religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o
di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi.
|
Come risulta evidente, il
Diritto Canonico sancisce in modo inequivocabile
la titolaritā del diritto di nomina degli Insegnanti di Religione, che spetta all'Ordinario.