INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Normativa concordataria
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DAL TESTO DI REVISIONE DEL CONCORDATO
Art. 1
La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica
sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno
rispetto di tale principio nei loro rapporti e alla reciproca collaborazione per
la promozione dell'uomo e il bene del Paese.
Art. 9
1?
2. La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo
conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo
italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento
della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine
e grado.
Nel caso della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori,
è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto
insegnamento.
All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto,
su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo
ad alcuna forma di discriminazione.
DAL PROTOCOLLO ADDIZIONALE
In relazione all'art. 9
a) L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito
- in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza
degli alunni - da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica,
nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica.
Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall'insegnante
di classe, riconosciuto idoneo dall'autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.
b) Con successiva intesa tra le varie competenti autorità scolastiche e la Conferenza
Episcopale Italiana verranno determinati:
- i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi e gradi delle
scuole pubbliche;
- le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione
nel quadro degli orari delle lezioni;
- i criteri per la scelta dei libri di testo;
- i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.
c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni
di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari.
INTESA
Del 14 dicembre 1985 e successiva revisione del 13 giugno 1990 tra il Ministero
della Pubblica Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana;
in attuazione dell'art. 9 n. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato tra la Santa
Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984.
(Le parti in grassetto nel testo evidenziano le aggiunte o le modifiche operate
dalla revisione dell'Intesa).
1. Programmi dell'insegnamento della religione cattolica
1.1 Premesso che l'insegnamento della regione cattolica è impartito, nel
rispetto della libertà di coscienza degli alunni, secondo programmi che devono essere
conformi alla dottrina della Chiesa e collocarsi nel quadro delle finalità della
scuola, le modalità di adozione dei programmi stessi sono determinate come segue:
1.2 I programmi dell'insegnamento della religione cattolica sono adottati
per ciascun ordine e grado di scuola con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro della Pubblica istruzione previa intesa con la Conferenza
Episcopale Italiana, ferma restando la competenza esclusiva di quest'ultima a definirne
la conformità con la dottrina della Chiesa.
Col le medesime modalità potranno essere determinate, su richiesta di ciascuna delle
Parti, eventuali modifiche dei programmi.
1.3. Le Parti s'impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a ridefinire
entro due anni dalla firma della presente Intesa, i programmi di insegnamento della
religione cattolica, e a definire entro sei mesi dalla stesso termine gli "orientamenti"
della specifica attività educativa in ordine all'insegnamento della religione cattolica
nella scuola materna.
Fino a quando non venga disposta l'adozione di nuovi programmi rimangono in vigore
quelli attualmente previsti.
2. Modalità di organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica.
2.1. Premesso che:
- il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione
cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione,
neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell'orario
scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario
delle lezioni;
- la scelta operata su richiesta dell'autorità scolastica all'atto dell'iscrizione
ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni
di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche
nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o
non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica;
- è assicurata, ai fini dell'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non
avvalersi, una tempestiva informazione agli interessati da parte del Ministero della
Pubblica Istruzione sulla nuova disciplina dell'insegnamento della religione cattolica
e in ordine alla prima attuazione dell'esercizio di tale diritto;
- l'insegnamento della religione cattolica è impartito ai sensi del punto 5, lettera
a), del Protocollo addizionale da insegnanti riconosciuti idonei dalla competente
autorità ecclesiastica;
le modalità di organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica nelle
scuole pubbliche sono determinate come segue:
2.2 Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, compresi i licei artistici
e gli istituti d'arte, l'insegnamento della religione cattolica, è organizzato attribuendo
ad esso, nel quadro dell'orario settimanale, le ore di lezione previste dagli ordinamenti
didattici attualmente in vigore, salvo successive intese.
La collocazione oraria di tali lezioni è effettuata dal capo d'istituto sulla base
delle proposte del collegio dei docenti, secondo il normale criterio di equilibrata
distribuzione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana, nell'ambito
della scuola e per ciascuna classe.
2.3 Nelle scuole elementari, in aderenza a quanto stabilito in ordine ai
valori religiosi nel DPR 12 febbraio 1985, n. 104, sono organizzate specifiche e
autonome attività di insegnamento della religione cattolica secondo i programmi
di cui al punto 1.
A tale insegnamento sono assegnate complessivamente due ore nell'arco della settimana.
2.4 Nelle scuole materne, in aderenza a quanto stabilito nel DPR 10 settembre
1969, n. 647, sono organizzate specifiche e autonome attività educative in ordine
all'insegnamento della religione cattolica nelle forme definite secondo le modalità
di cui al punto 1.
Le suddette attività sono comprese nella programmazione educativa
della scuola e organizzate, secondo i criteri di flessibilità peculiari della scuola
materna, in unità didattiche da realizzare, anche con raggruppamenti di più ore
in determinati periodi, per un ammontare complessivo di sessanta ore nell'arco dell'anno
scolastico.
2.5. L'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in
possesso di idoneità riconosciuta dall'Ordinario diocesano e da esso non revocata,
nominati, d'intesa con l'Ordinario diocesano, delle competenti autorità scolastiche
ai sensi della normativa statale.
Ai fini del raggiungimento dell'intesa per la nomina dei singoli docenti l'Ordinario
diocesano, ricevuta comunicazione dall'autorità scolastica delle esigenze anche
orarie relative all'insegnamento in ciascun circolo o istituto, propone i nominativi
delle persone ritenute idonee e in possesso dei titolo di qualificazione professionale
di cui al successivo punto 4.
2.6 Nelle scuole materne ed elementari, in conformità a quanto disposto dal
n. 5, lettera a) secondo comma, del Protocollo addizionale, l'insegnamento della
religione cattolica, nell'ambito di ogni circolo didattico, può essere affidato
dall'autorità scolastico, sentito l'Ordinario diocesano, agli
insegnanti di classe riconosciuti idonei, i quali possono revocare la propria disponibilità
prima dell'inizio dell'anno scolastico.
2.6bis. Il riconoscimento di idoneità all'insegnamento
della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario
diocesano.
2.7 Gli insegnamenti incaricati di religione cattolica fanno parte della
componente docenti negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli
altri insegnanti ma partecipano alle valutazione periodiche e finali solo per gli
alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto
previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale
insegnamento.
Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale
richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante
di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a
verbale.
3. Criteri per la scelta dei libri di testo.
3.1 Premesso che i libri per l'insegnamento della religione cattolica, anche
per quanto concerne la scuola elementare, sono testi scolastici e come tali soggetti,
a tutti gli effetti, alla stessa disciplina prevista per gli altri libri di testo,
i criteri per la loro adozione sono determinati come segue:
3.2 I libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica, per essere
adottati nelle scuole, devono essere provvisti del nulla osta della Conferenza Episcopale
Italiana e dell'approvazione dell'Ordinario competente, che devono essere menzionati
nel testo stesso.
3.3 L'adozione dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica
è deliberata dall'organo scolastico competente, su proposta dell'insegnante di religione,
con le stesse modalità previste per la scelta dei libri di testo delle altre discipline.
4. Profili della qualificazione professionale degli insegnanti di religione
4.1 Premesso che:
- l'insegnamento della religione cattolica, impartito nel quadro delle finalità della
scuola, deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline;
- detto insegnamento deve essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa
da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione
professionale adeguata;
i profili della qualificazione professionale sono determinati come segue:
4.2 per l'insegnamento della religione cattolica si richiede il possesso
di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:
4.3. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della
religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli;
- titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre
discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
- attestato di compimento di regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore;
- diploma accademico di magistero in scienze religiose, rilasciato da un Istituto
di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;
- diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato
da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana.
4.4. Nella scuola materna ed elementare l'insegnamento della religione cattolica
può essere impartito, ai sensi dei punto 2.6, dagli insegnanti dei circolo didattico
che abbiano frequentato nel corso degli studi secondari superiori l'insegnamento
della religione cattolica, o comunque siano riconosciuti idonei dall'Ordinario diocesano.
Nel caso in cui l'insegnamento della religione cattolica non venga impartito da
un insegnante dei circolo didattico, esso può essere affidato:
- a sacerdoti e diaconi, oppure a religiosi in possesso dì qualificazione riconosciuta
dalla Conferenza Episcopale Italiana in attuazione dei can. 804, par. 1, dei codice
di diritto canonico e attestata dall'Ordinario diocesano;
- a chi, fornito di titolo di studio valido per l'insegnamento nelle scuole materne
ed elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma dei presente
punto 4.4.; oppure a chi, fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore,
abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose
riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana.
4.5. La Conferenza Episcopale Italiana comunica al Ministero della pubblica
istruzione l'elenco delle Facoltà e degli Istituti che rilasciano i titoli di cui
ai punti 4.3 e 4.4, nonché delle discipline ecclesiastiche di cui al punto 4.3,
lettera a).
4.6. I titoli di qualificazione professionale indicati ai punti 4.3 e 4.4
sono richiesti a partire dall'anno scolastico 1990-91.
I docenti di religione cattolica in servizio nell'anno scolastico
1989-90, già in possesso dei diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose
riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana,- possono conseguire nelle sessioni
dell'anno accademico 1989-90 il titolo prescritto.
4.6.1. Sino a tale data l'insegnamento della religione cattolica può essere
affidato a chi non è ancora in possesso dei titoli richiesti, purché abbia conseguito
un diploma di scuola secondaria superiore e sia iscritto alle Facoltà o agli Istituti
di cui al punto 4.5.
4.6.2. Sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria
per l'insegnamento della religione cattolica:
- gli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare in servizio nell'anno
scolastico 1985-86;
- gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli indicati
di sostituire nell'insegnamento della religione cattolica l'insegnante di classe
nelle scuole elementari, che con l'anno scolastico 1985-86 abbiano cinque anni di
servizio.
4.7. Per l'aggiornamento professionale degli insegnanti di religione in servizio,
la Conferenza Episcopale Italiana e il Ministero della pubblica istruzione attuano
le necessarie forme di collaborazione nell'ambito delle rispettive competenze e
disponibilità, fatta salva la competenza delle Regioni e degli Enti locali a realizzare
per gli insegnanti da essi dipendenti analoghe forme di collaborazione rispettivamente
con le Conferenze Episcopali Regionali o con gli Ordinari diocesani.
* * *
Nell'addivenire alla presente intesa le Parti convengono che, se si manifestasse
l'esigenza di integrazioni o modificazioni, procederanno alla stipulazione di una
nuova intesa.
Parimenti le Parti si impegnano alla reciproca collaborazione per l'attuazione,
nei rispettivi ambiti, della presente intesa, nonché a ricercare un'amichevole soluzione
qualora sorgessero difficoltà di interpretazione.
Le Parti si daranno reciproca comunicazione, rispettivamente, dall'avvenuta emanazione
e dell'avvenuta promulgazione dell'intesa nei propri ordinamenti.